Tutti coloro che svolgono l’incarico di mediatore presso il presente Organismo si impegnano all’osservanza delle seguenti regole di comportamento, che si ispirano al Codice europeo di condotta per i mediatori. Il presente codice di condotta stabilisce una serie di principi ai quali i singoli mediatori devono aderire sotto la propria responsabilità. Il codice può essere applicato a tutti i tipi di mediazione in materia civile e commerciale.
1 – COMPETENZA
Il mediatore deve dimostrare di essere competente e di conoscere a fondo il procedimento di mediazione e le tecniche di composizione dei conflitti. In tal senso, il mediatore deve dimostrare di avere un’adeguata formazione e deve mantenere ed aggiornare costantemente la propria preparazione in tecniche di composizione dei conflitti, sia sotto il profilo teorico che pratico.
2 – INCARICO
Il mediatore, prima di accettare l’incarico, deve verificare la propria preparazione e la propria competenza a condurre lo specifico procedimento di mediazione. Su richiesta, deve fornire alle parti informazioni in merito alla propria preparazione ed esperienza.
Il mediatore deve rifiutare la nomina nel caso in cui non si ritenga qualificato.
Il mediatore deve, in ogni caso, svolgere il suo ruolo con diligenza, indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.
L’individuazione del primo incontro tra le parti e il mediatore è effettuata dalla Segreteria dell’Organismo assieme alle parti, per gli eventuali incontri successivi al primo, il mediatore concorderà con le parti e con il Responsabile dell’Organismo o un delegato di quest’ultimo le date degli incontri stessi.
3 – INDIPENDENZA, IMPARZIALITA’ E NEUTRALITA’
Il mediatore deve immediatamente comunicare alle parti e all’Organismo qualsiasi circostanza che possa inficiare la propria indipendenza ed imparzialità, o che possa ingenerare la sensazione di parzialità o mancanza di neutralità. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo professionale, personale o familiare con una delle parti o dei loro assistenti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all’esito della mediazione; il fatto che il mediatore o un suo collaboratore, socio o dipendente abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una della parti della controversia.
L’esistenza delle suddette circostanze non implica automaticamente l’inadeguatezza ad assumere l’incarico di mediatore o a svolgere la relativa funzione. In questi casi il mediatore può accettare l’incarico o proseguire il procedimento di mediazione solo se è certo di essere in grado di mantenersi imparziale, neutrale ed indipendente e solo con il consenso delle parti, adeguatamente informate.
Il mediatore deve sempre agire e dare l’impressione di agire in maniera completamente imparziale nei confronti delle parti e deve rimanere neutrale rispetto alla lite, impegnandosi ad assistere equamente tutte le parti in relazione al procedimento di mediazione.
Il dovere di informazione è un obbligo che permane durante tutto il procedimento suddetto.
Il mediatore ha il dovere di rifiutare la designazione e di interrompere l’espletamento della sua funzione, in seguito all’ incapacità di mantenere un atteggiamento imparziale e/o neutrale. In ogni caso, il mediatore non deve esercitare alcuna pressione sulle parti.
4 – PROCEDIMENTO
Prima dell’avvio del procedimento di mediazione, il mediatore deve:
– informare le parti coinvolte nel procedimento medesimo sulle caratteristiche di volontarietà e riservatezza, nonché sul ruolo del mediatore e delle parti stesse oltre che sui fini e sulla natura della mediazione;
– accertarsi che le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i connotati del procedimento di mediazione, inclusi gli obblighi assunti in tema di riservatezza da tutti i soggetti coinvolti in esso comprese le parti stesse.
Le parti possono concordare con il mediatore le regole di svolgimento della mediazione.
Il mediatore può ascoltare le parti separatamente, anche senza l’assistenza di persone di loro fiducia.
Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, in relazione al caso concreto, valutando anche possibili squilibri nei rapporti di forza e particolari disposizioni legislative o eventuali desideri espressi dalle parti, nonché l’esigenza di una rapida soluzione della controversia.
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti abbiano adeguate opportunità di essere coinvolte nel procedimento e che esse pervengano ad un accordo in modo consapevole ed informato.
L’accordo raggiunto dalle parti deve essere scritto, su richiesta di queste ultime o per espresse disposizioni di legge. Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l’eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.
Il mediatore può, su richiesta delle parti e nei limiti della sua competenza, informarle sulle modalità in cui le stesse possono formalizzare l’accordo e possono eventualmente renderlo eseguibile.
Le parti possono ritirarsi dal procedimento di mediazione senza obbligo di giustificazione.
5 – RISERVATEZZA
Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o ad essa relative, compresa la circostanza che la mediazione stessa sia in corso o si sia svolta, ad eccezione dei casi in cui sia diversamente obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico. Qualsiasi informazione riservata, comunicata al mediatore da una delle parti o dai loro assistenti, non dovrà essere rivelata all’altra parte senza il consenso dell’interessata, a meno che ciò non sia imposto dalla legge.
6 – PROMOZIONE DEI SERVIZI DEL MEDIATORE
I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.
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