La Mediazione Familiare

L’Organismo di Mediazione ME.CO.mediazione-conciliazione srl, ha avviato un programma per la risoluzione alternativa delle controversie attinenti i diritti familiari con il supporto di un mediatore familiare e di un mediatore civile e commerciale.
Mediazione familiare intesa quale procedura alternativa alle controversie riguardanti i legami familiari e i diritti familiari.

Presso l’Organismo è possibile:

  • attivare un procedimento di mediazione familiare
  • attivare la procedura finalizzata ad ottenere il c.d. parere “esperto” (redatto da un terzo scelto di comune accordo dalle parti)
  • ricevere informazioni necessarie per conoscere ed attivare attivare la procedura.

>>> Scarica la Domanda di mediazione familiare

REGOLAMENTO DELL’ORGANISMO ME.CO. SRL PER LE CONTROVERSIE FAMILIARI
Premessa il presente Regolamento si ispira ai principi di informalità, rapidità e riservatezza; in ogni caso è vietata l’iniziativa officiosa del procedimento.

ARTICOLO 1 – AMBITO DI APPLICAZIONE
Il presente Regolamento è applicabile:

alla mediazione familiare esperita con il supporto di un mediatore civile e commerciale, quale procedura alternativa alle controversie attinenti i legami familiari e i diritti familiari, quali ad esempio, per la separazione tra i coniugi, divorzio congiunto e i procedimenti di volontaria giurisdizione, alle quali le parti possono accedere sia su invito del Giudice e sia su iniziativa di taluna o di entrambe le parti;
alla procedura diretta alla redazione di un parere equo redatto da un esperto-mediatore relativo alla equa composizione di un conflitto familiare. La qualificazione dell’oggetto della controversia spetta alla parte che deposita la domanda di mediazione.
Per i procedimenti disciplinati da disposizioni di leggi speciali, il presente Regolamento si applica in quanto compatibile.

ARTICOLO 2 -INFORMAZIONE
L’organismo MECO SRL è tenuto a fornire alle parti tutte le informazioni al riguardo degli strumenti alternativi di soluzione dei conflitti familiari di cui al presente regolamento.

ARTICOLO 3 – ATTIVAZIONE DEL PROCEDIMENTO
Per l’attivazione del procedimento di mediazione per le controversie familiari valgono le medesime regole di cui all’art. 4 comma 1 del D. Lgs. n. 28/10.

Il procedimento si attiva mediante il deposito di una domanda presso la Segreteria dell’Organismo.
La domanda può essere effettuata, sia utilizzando l’apposito modulo, sia in carta libera, purché contenga tutti gli elementi indicati nel modulo, in particolare:

  • i dati identificativi delle parti e dell’organismo
  • la sommaria descrizione dei fatti e delle questioni controverse
  • l’oggetto della domanda e le ragioni della pretesa
  • una copia, laddove esistente, della clausola di mediazione
  • i dati identificativi di colui che parteciperà e rappresenterà la parte nel procedimento, con attestazione scritta del relativo potere
  • i dati identificativi degli eventuali professionisti e/o delle persone di fiducia che assisteranno la parte nel procedimento
  • l’indicazione del valore della controversia e dei criteri con i quali è stato determinato, relativamente alle questioni economiche
  • l’eventuale proposta motivata di modifica del luogo ove tenere l’incontro di mediazione e/o l’eventuale proposta motivata di deroga alle disposizioni regolamentari
  • l’eventuale dichiarazione dell’istante di accollarsi per intero i costi del procedimento, fatta salva la possibilità di una diversa ripartizione delle spese predette nell’eventuale accordo, susseguente all’espletamento del procedimento

Le parti possono depositare domande di mediazione congiunte o contestuali.
La domanda di mediazione può essere depositata anche nei confronti di più parti.
Il deposito della domanda di mediazione, nonché l’adesione alla stessa, costituiscono accettazione del regolamento, delle indennità di cui alla tabella allegata commisurate al valore della lite oltre che riconoscimento del relativo debito, solidale tra le parti, nei confronti dell’Organismo.
Ciascuna delle parti ha, in ogni caso, diritto di accesso agli atti del relativo procedimento che il responsabile, designato dall’organismo, è obbligato a custodire in apposito fascicolo debitamente registrato e numerato nell’ambito del registro di cui all’art. 12 del D. M. n. 180/10. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti depositati dalle parti nelle sessioni comuni, ovvero per ciascuna parte, gli atti depositati nella propria sessione separata. I dati, comunque raccolti, sono trattati nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice in materia di protezione dei dati personali”).
Ai sensi dell’art. 4, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10, in caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’Organismo presso il quale è stata presentata la prima domanda, salvo diverso accordo delle parti o salve diverse convenzioni eventualmente intercorse tra gli Organismi aditi, fermi rimanendo gli effetti conseguiti sulla prescrizione e sulla decadenza e fermi rimanendo anche gli eventuali oneri dovuti all’Organismo.

ARTICOLO 4 – LA SEGRETERIA
La Segreteria dell’Organismo amministra il servizio di mediazione. Coloro che operano presso la Segreteria devono essere ed apparire imparziali, non entrano nel merito della controversia e non svolgono attività di consulenza giuridica o di mediazione.

Ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10, chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell’Organismo o comunque nell’ambito del procedimento di mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
La Segreteria tiene un apposito fascicolo, anche informatico, per ogni procedimento di mediazione, con le annotazioni relative al numero d’ordine progressivo, i dati identificativi delle parti, l’oggetto della controversia, il mediatore familiare e civile designato, la durata del procedimento ed il relativo esito.
Essa fissa il primo incontro informativo con le parte ed eventualmente con i loro difensori, e annota la domanda nell’apposito registro.

Verifica la disponibilità delle parti a partecipare all’incontro finalizzato all’esperimento del tentativo di mediazione.

Fatta salva la possibilità delle parti, in comune accordo, di indicare il mediatore e/o l’esperto, ai fini della sua eventuale designazione, la segreteria individua il mediatore familiare e civile, nel caso concreto, e provvede a tutte le comunicazioni necessarie con i mezzi ritenuti più idonei. In ogni caso, per la specifica assegnazione degli affari di mediazione predeterminati, la segreteria dovrà tener conto della specifica competenza professionale del mediatore designato, desunta anche dalla tipologia di laurea universitaria posseduta
In particolare, la Segreteria verifica la conformità della domanda di mediazione ai requisiti formali previsti dal presente regolamento e l’avvenuta effettuazione del pagamento delle spese di avvio del procedimento, qualora dovute, e delle spese di mediazione; annota la domanda nell’apposito registro; comunica alla parti: il nominativo del mediatore designato, la data ed il luogo dell’incontro di mediazione, precisando che dovrà partecipare personalmente e o eventualmente mediante un proprio rappresentante munito dei necessari poteri e che potrà essere assistita da un avvocato e da altri consulenti;

L Segreteria verifica l’avvenuto pagamento delle spese di avvio del procedimento

ARTICOLO 5 – LA MEDIAZIONE FAMILIARE
A) Attivazione della procedura
Per l’attivazione del procedimento di mediazione per le controversie familiari ci si riporta a quanto detto nell’art. 3 del presente procedimento.
La procedura di mediazione familiare viene esperita da un mediatore familiare unitamente ad un mediatore civile e commerciale, e si attiva attraverso il deposito di una istanza e/o domanda, anche congiunta di cui all’art 3 del presente regolamento.

B) Procedimento
L’organismo fissa il primo incontro tra le parti con un mediatore familiare e un mediatore civile commerciale che forniscono l’informativa sul procedimento di mediazione alternativa, che si svolge nella sede dell’organismo.
I mediatori conduco l’incontro senza formalità di procedura, secondo le modalità che vengono determinate e condivise al primo incontro. Il mediatore può convocare personalmente le parti.
I mediatori non decidono la controversia, ma aiutano le parti nel trovare un accordo che esse reputino soddisfacente per la composizione della controversia.

C) Requisiti del mediatore
Possono essere nominati mediatori familiari, coloro che hanno conseguito con esito positivo un corso di formazione professionale accreditato, secondo gli standard formativi fissati dal forum europeo di mediazione familiare, previa giusta valutazione del candidato, secondo le modalità definite dall’Organismo.
I mediatori civili e commerciali per la procedura alternativa di mediazione familiare vengo individuati tra gli iscritti nell’Elenco dell’organismo, apposito per le detta procedura.
I mediatori devono svolgere la loro attività nel rispetto del Codice Etico approvato all’Organismo e devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall’Organismo medesimo, frequentando anche specifici corsi di formazione e di aggiornamento secondo quanto previsto dal D.M 18 ottobre 2010 n.180. nonché partecipando, ove necessario, nel biennio di aggiornamento in forma di tirocinio assistito ad almeno venti casi di mediazione, come disposto dal D. Interm. 145/2011.

In ogni caso, l’iscrizione nell’Elenco è subordinata ad una valutazione del candidato, secondo le modalità definite dall’Organismo, al conseguimento di un attestato di partecipazione, con esito positivo, ad un corso specifico di formazione, perfezionamento o specializzazione, tenuto con i criteri e secondo le modalità previste per legge, all’iscrizione di albi professionali da almeno 5 anni, un esperienza biennale di mediatore civile commerciale. I mediatori non svolgono attività di consulenza sull’oggetto della controversia.
Il mediatore è designato dalla Segreteria, eventualmente su comune indicazione delle parti, tra i nominativi inseriti nell’elenco dell’Organismo.
Il mediatore non deve trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste da specifiche norme di legge, e se designato deve eseguire personalmente la sua prestazione.
Il mediatore deve comunicare alla Segreteria, prontamente e non oltre due giorni dalla comunicazione della sua designazione, l’accettazione dell’incarico. Al momento dell’accettazione dell’incarico, il mediatore deve aderire al Codice etico approvato dall’Organismo nonché sottoscrivere l’apposita dichiarazione d’imparzialità prevista dall’art. 14 comma 2, lettera a, del D.lgs. n. 28/10. Solo dopo tale sottoscrizione da parte del mediatore designato potrà avere inizio il procedimento di mediazione.
La comunicazione di accettazione dell’incarico, da parte del mediatore, equivale a dichiarazione di insussistenza di motivi di incompatibilità. Il mediatore non potrà svolgere in seguito, tra le stesse parti e in merito alla stessa controversia, funzioni di consulente o difensore. Al mediatore è fatto divieto di assumere diritti od obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione d’opera o del servizio. E’ fatto altresì divieto al mediatore di percepire compensi direttamente dalle parti.
Il mediatore deve inoltre informare immediatamente l’Organismo ed eventualmente le parti dell’affare in corso di trattazione, delle vicende soggettive che possono avere rilevanza agli effetti delle prestazioni conciliative e dei requisiti individuali, richiesti ai fini dell’imparzialità dell’attività svolta.
Le parti possono richiedere all’Organismo, in base a giustificati motivi, la sostituzione del mediatore e possono indicare di comune accordo un nominativo per l’eventuale designazione da parte dell’organismo. In caso di accoglimento dell’istanza, l’Organismo nominerà un altro mediatore, delegando eventualmente anche la Segreteria alla comunicazione al precedente.
L’Organismo provvederà parimenti alla nomina di un altro mediatore qualora questi, nel corso del procedimento, rinunci all’incarico, previa dichiarazione scritta e idoneamente motivata, che deve essere accettata dall’Organismo medesimo.
Ai sensi dell’articolo 8, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 28/10, nelle controversie che richiedono specifiche competenze tecniche, l’Organismo può nominare uno o più mediatori ausiliari.
Il mediatore designato può provvedere all’individuazione, anche per il tramite della Segreteria, di uno o più esperti, iscritti nell’albo dei consulenti e dei periti presso i tribunali, a condizione che tutte le parti lo abbiamo espressamente richiesto, e abbiano dato il consenso e l’impegno, in forma scritta, a sostenere gli oneri in eguale misura e in via solidale, salvo diversa espressa previsione, secondo i compensi previsti dall’Organismo, da eventuali norme di legge o dalle tariffe professionali.
All’esperto si applicano le disposizioni del presente Regolamento che riguardano i casi di incompatibilità e l’imparzialità del mediatore, nonché le regole di riservatezza.

D) Partecipazione degli avvocati
le parti possono partecipare al procedimento con l’assistenza di un avvocato. La presenza dei legali viene valutata e decisa nel corso del procedimento, fermo restando la loro obbligatorietà al primo e all’ultimo incontro conclusivo. Le parti possono essere assistiti dal medesimo avvocato.

ARTICOLO 6 – PROCEDURA CON L’ESPERTO
La procedura con l’esperto comporta a conferire l’incarico ad un esperto o mediatore individuato e scelto tra l’elenco dei mediatori civili e commerciali, detto con una maturità professionale e di iscrizione all’albo avvocati di oltre 5 anni. Possono essere designati anche due mediatori-esperti. L’esperto redige un parere sulla equa composizione del conflitto familiare.
Per la presentazione della procedura valgono le stesse regole di cui all’articolo precedente e art. 3 del presente regolamento.
Il mediatore esperto deve raccogliere le prove, esaminare i documenti e sentire le parti congiuntamente e/o disgiuntamente e ogni altra persona informata sui fatti su indicazione delle parti.
Durante la procedura di mediazione familiare, le parti possono richiedere ai mediatori medesimi o ad altri di redigere un parere equo sulla equa compostone familiare.
Anche in questa procedura le parti i possono nominare, sia volontariamente, o sia su indicazione del mediatore, un consulente tecnico, in tal caso, il mediatore-esperto dovrà acquisire il consenso delle parti a che sostengano gli oneri del consulente nominato.
La procedura per la redazione del parere dell’esperto si svolge secondo i requisiti e nel rispetto del principio del contraddittorio.
L’esperto ha il potere di ricevere le prove documentali, di invitare le parti a presentare le prove documentali, di sentire le parti congiuntamente e disgiuntamente di sentire le persone informate sui fatti e rappresentare la necessità di nominare un consulente tecnico, con il consenso delle parti di sostenere l’onere.
Al termine della procedura, l’esperto convoca le parti e i rispettivi legali sottoponendo a loro un’ipotesi di accordo e di acquisire la loro accettazione. In caso contrario di non adesione, l’esperto redige un parere motivato e lo sottopone alle parti. Il parere dell’esperto non è vincolante. Le parti posso in qualunque momento della procedura di esonerare, congiuntamene l’esperto da tale incarico.

Per quanto non espresso vale quanto indicato nell’art. 5 del presente regolamento.

ARTICOLO 7 – INCONTRO DI MEDIAZIONE
Salvo diverso accordo, il procedimento di mediazione si svolge presso le sedi dell’Organismo, salvo la possibilità delle parti di indicare altra sede, previo rimborso, da parte di queste ultime, delle spese che si rendessero necessarie.
In tale caso al mediatore è dovuto dalle parti il rimborso di tutte le spese sostenute per il viaggio ed il soggiorno.
I mediatori conducono l’incontro senza formalità di procedura, secondo le modalità che verranno condivise al primo incontro.
Il mediatore può svolgere l’incontro con la parte istante anche in caso di mancata adesione della parte chiamata in mediazione e la segreteria dell’organismo può rilasciare attestato di conclusione del procedimento solo all’esito del verbale di mancata partecipazione della parte chiamata e mancato accordo, formato dal mediatore ai sensi dell’art 11 comma 4 D. Lgs. 28/2010.
L’Organismo provvede a fissare la data del primo incontro tra le parti ed il mediatore, entro 30 giorni dal deposito della domanda.
La parte chiamata, aderendo al tentativo di mediazione si intende abbia accettato il Regolamento e le tariffe dell’Organismo.
E’ altresì dovere di ogni parte comunicare alla Segreteria, almeno 3 giorni prima dalla data fissata per l’incontro, chi sarà presente.
Il mediatore conduce l’incontro senza formalità di procedura, sentendo le parti congiuntamente e, qualora lo ritenga opportuno, separatamente.
Il mediatore, d’intesa con le parti, può fissare eventuali incontri successivi.

ARTICOLO 8 – RISERVATEZZA
Il procedimento di mediazione è riservato e tutto quanto viene dichiarato nel corso dell’incontro non può essere registrato o verbalizzato.
Il mediatore, le parti e tutti coloro che intervengono al procedimento di mediazione non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento medesimo.
A tal fine, tutti i soggetti presenti agli incontri di mediazione dovranno sottoscrivere un’apposita dichiarazione. Sono consentite comunicazioni riservate delle parti al mediatore solo in occasione delle sessioni separate.
Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite nel corso di eventuali sessioni separate e salvo diverso consenso del dichiarante o di colui dal quale le informazioni stesse provengano, il mediatore ed il personale della Segreteria sono tenuti alla riservatezza nei riguardi di tutti gli altri soggetti.
Le dichiarazioni e le informazioni apprese durante il procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto, anche parziale, iniziato o proseguito dopo la mediazione, salvo il consenso scritto della parte dichiarante o dalla quale provengano le informazioni. Il contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non può essere oggetto di prova testimoniale o di giuramento decisorio.
Le parti non possono chiamare il mediatore, gli addetti dell’Organismo, i consulenti e chiunque altro abbia preso parte al procedimento a testimoniare in giudizio sui fatti e sulle circostanze di cui sono venuti a conoscenza in relazione al procedimento suddetto.

ARTICOLO 9 – ESITO DEL PROCEDIMENTO
Al termine del procedimento, qualora sia emersa un’ ipotesi di accordo, il mediatore e/o esperto fissa un incontro per redazione della scrittura di mediazione.
Il procedimento si considera concluso quando:

  1. le parti raggiungono un accordo amichevole oppure la parte o quelle partecipanti al procedimento di mediazione aderiscono alla proposta formulata dal mediatore;
  2. le parti o quelle partecipanti al procedimento di mediazione non aderiscono all’eventuale proposta formulata dal mediatore;
  3. una parte non partecipa all’incontro di mediazione;
  4. le parti non raggiungono un accordo.

In tutti i casi il mediatore forma un verbale in cui dà atto dello svolgimento dell’incontro.
Il verbale viene sottoscritto dalle parti e dal mediatore, che certifica l’autografia o l’impossibilità a sottoscrivere di una o più delle medesime, o la mancata partecipazione di queste all’incontro di mediazione.

Nell’ipotesi sub a) al verbale è allegato o l’accordo raggiunto e sottoscritto dalle parti o la proposta con le relative accettazioni

Nell’ipotesi sub b) il mediatore indicherà nel verbale medesimo la sua proposta o parere motivato e le ragioni del mancato accordo.

Nell’ipotesi sub c) il mediatore indicherà nel verbale che il procedimento si è concluso per la mancata partecipazione di una parte.

Una copia del verbale sarà rilasciata alle parti che hanno partecipato alla mediazione, previa richiesta, mentre l’originale sarà conservato presso l’Organismo.
Al termine del procedimento di mediazione il mediatore consegnerà ad ogni parte la scheda di valutazione del servizio che dalle stesse dovrà essere compilata e sottoscritta.
A cura della segreteria, una copia della scheda con l’indicazione delle generalità e la sottoscrizione della parte, sarà trasmessa per via telematica, con modalità che assicurino la certezza dell’avvenuto ricevimento, al responsabile della tenuta del registro degli organismi istituito presso il Ministero della Giustizia.
Tutti gli oneri fiscali derivanti dall’accordo raggiunto sono assolti dalle parti.

ARTICOLO 10 – INDENNITA’
L’indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione. Per le spese di avvio del procedimento, a valere sull’indennità complessiva, è dovuto un importo pari a euro 50,00 + IVA 22%(pari a euro 61,00) che deve essere versato, da ciascuna delle parti.
Per le spese di indennità di mediazione è dovuto, da ciascuna parte, l’importo indicato nella tariffa, TABELLA A, per ciascun incontro oltre iva (un percorso di mediazione richiede dai 6 a 10 incontri).

ARTICOLO 11 – INDENNITA’ PER I NON ABBIENTI
Quando la mediazione sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e una o tutte le parti siano in possesso delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del T. U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, la parte interessata è esonerata dal pagamento dell’indennità spettante all’Organismo.
A tal fine, la parte è tenuta a depositare presso l’Organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore o da altro soggetto a ciò abilitato, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’Organismo lo richiede, la documentazione comprovante la veridicità di quanto dichiarato.
Il mediatore di un procedimento, in cui tutte le parti si trovino nel caso previsto nel comma precedente, deve svolgere la sua prestazione gratuitamente.
Nel caso in cui le condizioni predette riguardino solo talune delle parti, il mediatore riceve un’indennità ridotta, in misura corrispondente al numero delle parti che non risultano ammesse al gratuito patrocinio.

ARTICOLO 12 – REGISTRO DELLE AMMISSIONI AL GRATUITO PATROCINIO
L’Organismo tiene un Registro, anche su solo supporto informatico, sul quale annota i procedimenti ammessi al gratuito patrocinio. Il Registro contiene il riferimento al numero del procedimento, il nominativo del mediatore, l’esito della mediazione e l’importo dell’indennità riscossa e/o che sarebbe spettata per l’attività svolta.
L’Organismo può disporre il riconoscimento di un’indennità per i mediatori che abbiano svolto la loro opera a titolo di gratuito patrocinio.

ARTICOLO 13 – DURATA DEL PROCEDIMENTO
Il procedimento non potrà avere una durata superiore a tre mesi dal deposito della domanda di mediazione o dalla scadenza del termine fissato dal giudice per il deposito della stessa, salvo necessità di proroga motivata.

ARTICOLO 14 – PROCEDURE TELEMATICHE
Qualora l’Organismo decida di avvalersi, altresì, di una piattaforma on line per lo svolgimento del servizio di mediazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D. Lgs. n. 28/10, il presente Regolamento si applicherà in quanto compatibile.
In tale caso l’organismo farà uso di una piattaforma proprietaria che abbia i requisiti necessari a garantire la sicurezza, utilizzando una comunicazione protetta con certificato SSL a 2048 bit, e la riservatezza, mediante accesso personale con password crittografata; comunicando, formalmente, al Responsabile presso il Ministero della Giustizia l’avvio della suddetta procedura.

ARTICOLO 15 – RESPONSABILITA’ DELL’ORGANISMO
L’Organismo non può essere ritenuto responsabile di eventuali decadenze o prescrizioni, sia per la mancata o ritardata effettuazione delle comunicazioni di cui all’articolo 3 del presente Regolamento e all’articolo 8, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10, sia nel caso di imprecisa, inesatta o mancata individuazione dell’oggetto della domanda e del diritto tutelato ad opera dell’istante.
Ai fini interruttivi dei termini di decadenza o di prescrizione, la parte istante ha facoltà di effettuare la comunicazione del deposito della domanda di mediazione, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D. Lgs. n. 28/10, anche senza l’indicazione della data dell’incontro di mediazione.

ARTICOLO 16 – COOPERAZIONE
L’Organismo potrà avvalersi delle strutture, del personale e dei mediatori di altri organismi con i quali si sia raggiunto a tal fine un accordo anche per singoli affari di mediazione.
Potrà inoltre utilizzare i risultati delle negoziazione paritetiche basate su protocolli d’intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell’art. 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia.

TABELLA A

TARIFFE MEDIAZIONE FAMILIARE

Per le spese di indennità di mediazione familiare è dovuto, da ciascuna parte, l’importo di € 70,00 per ciascun incontro iva compresa ( un percorso di mediazione richiede dai 6 a 10 incontri).

Il 40 % di tale importo complessivo viene destinato per le spese dell’organismo, mentre la differenza verrà versata a copertura delle spese di indennità dei mediatori.

Le parti possono concordare liberamente ulteriori compensi ai mediatori scelti ad hoc dalle parti, eventuali compensi saranno soggetti a libera contrattazione tra il mediatore e le parti.

TABELLA B

INDENNITA’ MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE

TABELLA
Gli importi stabiliti nella suddetta tabella possono essere ridotti previo accordo con le parti.

ME.CO. mediazione- conciliazione Srl -Via Segrino, 12 – 20900 Monza MB – IT07177450967

Tel 039 79.45.07 – Fax 039 79.45.07 – Cel 338 24.09.367 – Cel 393 87.05.768
pec: me.co.mediazione-conciliazionesrl@legalmail.it – mail: segreteria@mecosrl.eudomenica.tripodi@mecosrl.eu

 

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